Il sequestro come fatto sociale. Conclusioni
Il sequestro di persona a scopo di estorsione (patrimoniale) sembra un fenomeno caratterizzato dalla anomala coesistenza di due posizioni: la razionalità dei sequestratori e dei gruppi sociali che, in modo primario o derivato (mediato), li sostengono (ove esistano), e le risposte spesso irrazionali dei gruppi sociali e delle istituzioni statuali che esprimono una cultura incompatibile col sequestro; la quale però non tiene conto degli equivoci insiti nel modello giuridico che correntemente usa per interpretare i fatti sociali. In tal modo il sequestro continua ad essere affrontato in termini prevalentemente repressivi; gli aspetti sociologici e psicologici che lo caratterizzano, quelli che dovrebbero consentire di approfondirne le cause, sono trascurati, anzi del tutto ignorati.
Questi aspetti sono molteplici: i più importanti nel corso della presente ricerca sono stati approfonditi in modo analitico, ad altri si è solo accennato. E’ interessante tentare di proporre una visione d’insieme.
Il sequestro, quando non è di tipo politico,[51] è sempre orientato al soddisfacimento di un interesse patrimoniale dei sequestratori e al conseguente sacrificio di un corrispondente interesse patrimoniale del [pag. 115] sequestrato. E’ questa la sua connotazione più astratta; la quale consente di collegare il sequestro direttamente a un certo tipo di interessi collettivi che caratterizzano il contesto sociale.
Si è visto che i principi etici che fondano un ordinamento giuridico possono avere carattere socializzante o individualizzante. In un’etica di tipo individualizzante il concetto di persona è dissociato dal ruolo sociale ed è di solito collegato a principi immanenti o trascendenti che attribuiscono al soggetto un valore intrinseco che prescinde (in quanto valore metafisico) da qualsiasi riferimento alla interazione sociale.
In un’etica di tipo socializzante, al contrario, il valore del soggetto è dato dal suo ruolo sociale, il quale può esprimersi prevalentemente come ruolo politico (nella società di tipo collettivistico) o come ruolo economico nelle attuali società fondate sull’economia di mercato e sulla conseguente proprietà privata dei mezzi di produzione, o nelle società in cui i ruoli sociali debbono conformarsi a un tendenziale equilibrio egualitario nella distribuzione delle risorse (proprietarie), come la società endogena sarda.
È quasi superfluo osservare che in un’economia di tipo collettivistico non può esistere, per definizione, sequestro a scopo di estorsione patrimoniale. Al contrario il sequestro si può manifestare solo nelle società [pag. 116] (primitive o capitalistiche) nelle quali il ruolo sociale si esprime prevalentemente come ruolo economico.
Tanto se il sequestro si configura come deviamento singolo (e tale è il sequestro metropolitano privo di una sub-cultura di sostegno), quanto se si configura come deviamento sociale (collegato a una sub-cultura di sostegno), alla base del sequestro patrimoniale esiste una istanza ridistributiva.
Nel primo caso questa istanza si manifesta come mero arbitrio acquisitivo (totalmente privo di forza sociale diretta); nel secondo caso (in particolare con riferimento alla cultura endogena sarda) si manifesta come ricostituzione, mediante il contrappasso, di un equilibrio statico (tendenzialmente egualitario) alterato.
In entrambi i casi il sequestro è considerato dallo stato un deviamento, in quanto diretto ad acquisire risorse in contrasto coi principi distributivi istituzionalizzati nella società statuale.
Inoltre, in entrambi i casi e sempre dal punto di vista statuale, la negoziazione della liberazione contro il riscatto è un effetto dell’uso anomalo della relazione di potere da parte dei sequestratori, i quali si servono nei confronti del sequestrato della forza sociale indiretta (che deriva loro dalla assenza dello stato) e/o della forza sociale diretta che proviene da una sub-cultura di sostegno. [pag. 117]
Pertanto il sequestro, prescindendo dalla specifica connotazione che esso ha nella cultura endogena sarda, è una forma di deviamento che utilizza, per conseguire gli obiettivi, lo stesso tipo di relazione (la relazione di potere) di cui lo stato si serve (istituzionalizzandola) contro il deviamento. Anche i sequestratori pongono al sequestrato una scelta disgiuntiva tra il sacrificio di un interesse patrimoniale e il soddisfacimento di un interesse alla vita (alla libertà, alla incolumità) avente un livello di intensità maggiore del precedente.
È questo il motivo per cui il sequestrato ha una forte propensione al versamento del riscatto e si oppone a qualsiasi norma restrittiva nei confronti del suo patrimonio, giustificata dall’interesse collettivo volto a rendere inefficace la realizzazione del sequestro, che trova nel divieto del versamento del riscatto la più radicale forma di prevenzione possibile.
In realtà, per conseguire un tale obiettivo si dovrebbero realizzare due situazioni alternative, attualmente quasi improponibili, data la cultura generalizzata del presente momento storico:
- la interiorizzazione da parte del sequestrato dell’interesse collettivo (istituzionalizzato) alla tutela del patrimonio, con un livello di intensità maggiore [pag. 118] dello stesso interesse alla vita (che il sequestrato dovrebbe essere disposto a sacrificare per soddisfare l’interesse collettivo);
- la impossibilità assoluta per chiunque di realizzare qualsiasi operazione finanziaria, presente o futura, configurabile come versamento o utilizzazione del riscatto.
Poiché tali alternative non sembrano plausibili, si potrebbe operare, prescindendo dall’uso del sistema sanzionatorio e punitivo, sul piano dei processi di socializzazione, ponendo in essere le condizioni perché tutti i devianti potenziali interiorizzino i principi della distribuzione del reddito mediante il mercato, che fondano l’attuale sistema proprietario e che i sequestratori in linea di principio negano, tanto sul piano del deviamento singolo quanto sul piano del deviamento sociale.
Naturalmente il senso comune non si rende conto della reale portata dei problemi sociali che il sequestro pone e insiste acriticamente su una considerazione del sequestro che ignora semplicemente, anche sotto il profilo delle politiche pubbliche di intervento, le esplicazioni del sequestro in una prospettiva scientifica.
La tendenza, mutuata appunto dal formalismo giuridico, è quella di considerare il sequestro esclusiva- [pag. 119] mente come un comportamento criminoso, la cui valutazione richiede solo un giudizio di non conformità alla norma. Assumendo come punto di riferimento tale giudizio, tutti i sequestri, come già si è detto, sarebbero uguali.
Il formalismo giuridico, che nel nostro paese è esso stesso un valore sociale, presuppone infatti che il sequestro sia, in linea di principio, un atto isolato, un deviamento singolo rispetto alla norma; e corrispondentemente nega che il sequestro possa essere espressione di un contesto culturale endogeno, di un ambiente sociale e di un insieme di modelli di vita non assimilabili a quelli codificati nelle leggi dello stato.
Come si è visto, la validità delle considerazioni correnti sul sequestro può essere messa in discussione. I sequestratori sardi, e i gruppi sociali che li sostengono, sono del tutto consapevoli della illiceità dei propri comportamenti?
Non è forse vero che il paradigma usato per definire criminosi questi comportamenti appartiene a una cultura egemone istituzionalizzata, quella statuale, e non certo alla cultura endogena sarda, interiorizzata nel sociale?
Tutti i problemi sociali del deviamento, nella prospettiva ingenua ma purtroppo generalizzata del senso comune, diventano esclusivamente problemi [pag. 120] penali. Di qui il ruolo della magistratura, necessariamente ampio. Molti si stupiscono oggi di questo ruolo tendenzialmente senza confini; ma esso è solo la conseguenza di una premessa quasi da tutti accettata: quella secondo cui i comportamenti possono essere soltanto buoni o cattivi, leciti o illeciti.
L’esperienza più immediata dell’uomo tende infatti a costruire punti di riferimento di facile comprensione. Separare il bene dal male è la cosa più essenziale e gratificante, perché consente di mettere ordine in un mondo che appare molto disordinato; e il deviamento è sempre percepito come disordine.
La chiara e non equivoca distinzione del bene dal male si esprime nella esigenza di conformarsi a norme che siano accettate o imposte. Se i comportamenti sono conformi alle norme la società funziona; se non lo sono, si ritiene che, per farla funzionare, questi comportamenti devianti, detti reati, debbano essere repressi e puniti.
Ma cosa succede se le norme non sono in egual modo accettate da tutti? Cosa succede se alcuni gruppi sociali, più o meno vasti (familiari, amicali, etnici), con una propria specifica cultura storicamente fondata, continuano a interiorizzare norme diverse e contrastanti rispetto a quelle istituzionalizzate nelle leggi dello stato? [pag. 121]
Purtroppo non si riesce ancora a capire che ogni fenomeno sociale non nasce dal nulla, quasi fosse una manifestazione estemporanea di personalità isolate, ma è l’effetto di cause che bisogna ricercare nei processi interattivi; in breve, ogni comportamento umano è l’effetto diretto o indiretto di variabili sociali che lo determinano, cioè di altri comportamenti coi quali coesiste e interagisce.
L’idea che l’uomo sia una specie di monade, libera nelle sue scelte e nelle sue valutazioni, capace di rispondere solo a sé stessa, alla propria coscienza, o a una qualche realtà trascendente che ne costituisca il punto di riferimento e il traguardo, è un’idea metafisica molto rassicurante e coinvolgente, ma troppo semplicistica e del tutto priva di capacità esplicativa. Non spiega niente, ma tranquillizza tutti, perché sposta il problema dalla ricerca delle cause alla presunta eliminazione degli effetti.
Così non ci chiediamo perché mai esistano i sequestratori, ma in che modo possiamo eliminare i sequestratori. Ma come si possono eliminare gli effetti (le variabili dipendenti), se non si conoscono le cause (le variabili indipendenti e le funzioni) che li determinano?
Ragionando in questi termini, la percezione sociale del sequestro risulta semplicemente distorta. Si orien- [pag. 122] ta l’attenzione verso il comportamento cattivo nel tentativo di farlo scomparire e si chiudono gli occhi di fronte all’evidenza passata e presente, che sta lì a dimostrarci che la cattura e la conseguente condanna di qualche sequestratore non eliminano affatto il sequestro come fatto sociale, cioè come coinvolgimento positivo di interessi collettivi (sub-cultura di sostegno al deviamento) espresso, in modo primario o derivato (mediato), da un certo tipo di società.
L’operazione di riduzione del sequestro a un comportamento di pochi disperati, totalmente avulsi dall’ambiente sociale, serve a controllare l’opinione pubblica, restituendole (relativamente) la fiducia, e a consolidare la funzione della cultura statuale, ma non serve affatto a rendere il fenomeno del sequestro più comprensibile. E’ comunque un’operazione del tutto conforme alla percezione del sequestro come deviamento singolo e non come fatto sociale (deviamento sociale); un’operazione liberatoria di rimozione, in quanto un coinvolgimento della società viene, ovviamente, ignorato e respinto.
A questo punto, in base alle ipotesi esplicative formulate, le considerazioni correnti sul sequestro debbono essere modificate. Lo stesso può dirsi per i rimedi proposti. Non servono: le misure repressive indiscriminate; il blocco dei beni;[52] i metodi che si uti- [pag. 123] lizzano contro la criminalità, quando si manifesta come deviamento singolo; le deleghe dei poteri statuali alla Regione, le leggi speciali, gli aumenti di pena e tanto meno la pena di morte; l’attribuzione di poteri forti alla polizia o alla magistratura.
Le proposte di modificazione della normativa vigente da parte delle forze politiche e dei vari comitati antisequestri e comitati degli ex sequestrati, sorti nel frattempo per tutelare interessi di vario genere, tra cui quello dei sequestrati a essere considerati dallo stato vittime civili, tendono tutte ad accentuare la prospettiva punitiva (maggiori pene, esclusione dei sequestratori dalla titolarità di ruoli patrimoniali o proprietari, divieto di collegare alla pena strumenti rieducativi), in una logica che vorrebbe ampliare oltre misura gli ambiti di applicabilità (istituzionalizzati) del principio del contrappasso, nella sua caratterizzazione primitiva di legge del taglione.
Come si è già osservato, il formalismo giuridico, per tradizione e per impostazione metodologica, non discrimina tra i differenti ambienti sociali in cui il reato è maturato. Alla prospettiva formalistica, cioè all’approccio meramente punitivo tipico del diritto, non interessa affatto la cultura del deviante, cioè il contesto sociale nel quale si sono realizzati i processi di socializzazione che ne caratterizzano la personalità. [pag. 124]
Al contrario solo questi processi consentono di esplicare il deviamento, il quale altrimenti avrebbe esclusivamente un significato indiretto di non conformità rispetto al contesto sociale (istituzionalizzato o no) che lo sanziona. Solo in tal modo i deviamenti sociali tipici della cultura endogena, che generano o esprimono sub-culture di sostegno, possono essere differenziati dai deviamenti singoli nei confronti della cultura statuale.
Il processo di unificazione nazionale che ha sovrapposto con la forza una cultura regionale egemone a una molteplicità di altre culture, anch’esse regionali ma meno innovative, è stato sempre impostato in termini repressivi e punitivi e ha sempre preteso di imporre una unificazione tra contesti sociali radicalmente diversi, servendosi proprio, come strumento primario, di quel formalismo giuridico che può essere visto come punto di arrivo di un processo di unificazione, ma mai come punto di partenza o come strumento per ottenere una qualche unificazione.
Il formalismo giuridico che caratterizza il nostro stato impedisce, per definizione, di varcare i confini di una giurisprudenza che formula solo schematici giudizi di conformità o non conformità alla norma. In questo modo il sequestro che si manifesta nella cultura endogena sarda perde i suoi connotati sociali [pag. 125] più caratteristici e diventa puramente e semplicemente un crimine, quale può essere in contesti culturali diversi.
A questa interpretazione statuale del sequestro come disvalore giuridico, che ne disconosce la specifica connotazione in termini di valore sociale per la cultura endogena, si aggiungono le prese di posizione di quei gruppi che maggiormente hanno assimilato il diritto e l’etica statuali; i quali, mentre rivendicano il peso della loro tradizione e della loro specificità culturale, mostrano di non comprendere le radici né dell’una, né dell’altra e vivono in uno stato di contraddizione tra la condivisione acritica delle proprie origini e la negazione degli aspetti basilari della cultura endogena.
Il relativismo culturale costituisce uno degli aspetti più rappresentativi della società attuale. Di fronte alla pluralità degli atteggiamenti e dei valori, che rendono diversi i gruppi sociali e ne specificano i modelli di comportamento e di organizzazione generalizzati, bisognerebbe porsi il problema della integrazione dei molteplici sistemi di interazione sociale in una prospettiva di reciproco rispetto; che è poi la prospettiva su cui si fonda il concetto stesso di autonomia.
Il rispetto delle diverse culture trova appunto nella esigenza di integrazione un limite non superabile. Se [pag. 126] si integra l’ordinamento sociale endogeno sardo con la cultura statuale, bisogna necessariamente modificarlo. Se viene modificato, in qualche modo viene distrutto. E’ legittimo distruggerlo senza la consapevolezza generalizzata dei gruppi sociali che lo interiorizzano e lo rappresentano? E come fare per ottenere questa consapevolezza?
Certamente non la si può ottenere col formalismo giuridico e coi metodi punitivi. D’altra parte, se tutto cambia, evidentemente, come si è detto, possono cambiare anche i paradigmi culturali degli stessi sequestratori; può darsi che il loro modo di concepire il sequestro tenda a discostarsi dalla tradizione. E’ questa una posizione condivisa da molti. Ma è certo che sia così?
Per realizzare un’integrazione della cultura endogena con quella statuale, è necessario trovare strumenti di intervento che, al di là delle pene e delle costrizioni, possano incidere fortemente sui gruppi sociali portatori della cultura endogena. Ma, in tal caso, questa cultura è destinata a scomparire.
I modelli tipici di comportamento della cultura endogena includono anche il sequestro. Espressione estrema del contrappasso, il sequestro mostra una società primitiva in cui lo stato e l’organizzazione, il mercato e la produzione, la scienza e l’innovazione [pag. 127] tecnologica, l’imprenditorialità diffusa, l’etica della conoscenza non sono previsti. Come far interiorizzare questi valori ai sequestratori e, soprattutto, ai gruppi sociali che ancora li sostengono?
Non è facile, perché un approccio superficiale ai fatti sociali potrebbe far credere che gli insediamenti tecnologici o industriali, come del resto è già avvenuto, siano per sé stessi sufficienti a modificare, nel breve periodo, il contesto sociale. In realtà non lo modificano neppure nel medio e nel lungo periodo, se non sono contestualmente presenti fattori fortemente innovativi nella educazione primaria.
Sarebbe necessario intervenire durante i processi di socializzazione che incidono sulla formazione e sullo sviluppo della personalità; ma certo è molto difficile farlo, perché troppi sono i pregiudizi che bloccano le azioni di questo tipo. Di solito le culture, specie quando sono tendenzialmente statiche e fortemente interiorizzate, hanno scarsa capacità di modificarsi all’interno e non sono disposte ad accettare le innovazioni provenienti dall’esterno; anche quando queste ultime sono proposte esclusivamente con strumenti comunicativi.
Da un punto di vista scientifico il problema del sequestro potrebbe, quindi, essere risolto solo mediante l’uso di politiche sociali orientate alla modificazio- [pag. 128] ne radicale dei campi di interessi di quei gruppi, ai quali il sequestro si ricollega come fatto sociale (sub-culture di sostegno), i cui interessi finali positivamente coinvolti hanno un elevato grado di persistenza.
A parte gli elevati costi, la società attuale non sembra attrezzata per simili interventi che, tra l’altro, implicherebbero il totale superamento del principio del contrappasso e degli schemi ideologici (politici e giuridici) in cui esso tuttora si manifesta, così come si manifesta nella cultura del sequestro. Questo superamento, comunque, è fortemente auspicabile.[53] [pag. 129]
Note al testo
[51] Da un punto di vista strutturale, con riferimento all’ordinamento statuale, non esiste differenza tra sequestro patrimoniale e sequestro politico. Entrambi sono caratterizzati dall’esistenza di un interesse istituzionalizzato, che può essere sacrificato solo mediante una negoziazione che costringe lo stato (e il sequestrato) a scegliere in modo disgiuntivo tra il sacrificio dell’interesse pubblico (alla tutela [pag. 165] del patrimonio di tutti i soggetti e/o alla salvaguardia della sovranità statuale) e il soddisfacimento dell’interesse privato alla liberazione del sequestrato. Si ha nei due casi una relazione di potere invertita, in cui la scelta è imposta dai sequestratori e non dallo stato.
Anche nel sequestro patrimoniale, nell’accettare che la negoziazione si realizzi, lo stato rinuncia alla propria sovranità se consente che una norma (come la legge n. 82/91) venga disattesa dagli organi statuali (a parte le interpretazioni utilizzate) e/o venga disattesa dal sequestrato (col versamento del riscatto). Da ciò consegue che nel sequestro (sia esso patrimoniale o politico) che si concluda con una negoziazione, viene per definizione violato un interesse pubblico; il quale, prescindendo dalla tutela del patrimonio, consiste nella salvaguardia della sovranità statuale (molto più evidente nel sequestro politico). A meno che lo stato non decida di legittimare direttamente (nel caso specifico abrogando la legge n. 82/91) o indirettamente (non applicandola o consentendo di non applicarla) le negoziazioni derivanti da relazioni di potere invertite.
Naturalmente non bisogna confondere l’esplicazione del deviamento col controllo del deviamento. Solitamente i gruppi sociali istituzionalizzati impiegano grandi risorse per il controllo del deviamento; la magistratura e le forze dell’ordine sono gli strumenti mediante i quali gli stati realizzano il controllo del deviamento. Questo controllo si inquadra entro la più generale attività di controllo sociale [pag. 166] che lo stato pone in essere anche in una prospettiva di ridistribuzione del reddito e di socializzazione.
L’errore delle attuali organizzazioni statuali è quello di distinguere (separare) radicalmente (non solo sul piano organizzativo, ma anche sul piano conoscitivo) il controllo del deviamento dal controllo ridistributivo e dal controllo educativo.
Il controllo del deviamento fondato sulla punizione è per sua natura strettamente congiunturale e non solo non influisce sulla modificazione della personalità (se non in presenza di specifiche condizioni), ma applicato a personalità caratterizzate da culture quali quella endogena sarda, ne accentua gli atteggiamenti che le caratterizzano.
Pertanto, se è vero (come si è detto per la legge n. 82/91) che ogni norma funziona e produce effetti (o non funziona e non ne produce) a seconda delle tipologie di ambiente sociale in cui viene inserita, è altrettanto vero che la norma può produrre effetti positivi o negativi a seconda del tipo di personalità alla quale si applica.
Il controllo del deviamento non consente di prevedere gli effetti che la norma penale potrà avere sulla personalità del deviante, se non si conosce la struttura della personalità di quest’ultimo (da un punto di vista scientifico).
[52] E’ esclusa l’ipotesi in cui esista un coinvolgimento positivo primario tra l’interesse pubblico alla tutela del patrimonio e l’interesse del sequestrato, e quest’ultimo interesse abbia per il sequestrato (e per i suoi familiari) il massi- [pag. 167] mo livello di intensità nei confronti di ogni altro possibile interesse del sequestrato, che i sequestratori siano in grado di sacrificare.
Normalmente, i sequestratori pongono al sequestrato (e ai familiari) una scelta disgiuntiva tra il sacrificio dell’interesse pubblico alla tutela del patrimonio e il soddisfacimento dell’interesse privato alla vita. Questa scelta disgiuntiva non lascia spazi a opzioni di diverso tipo e induce il sequestrato, che protegge la propria vita (e la propria libertà), a sacrificare il proprio interesse patrimoniale, che coincide (è positivamente coinvolto) con l’interesse pubblico alla tutela del patrimonio.
Ciò implica necessariamente che venga sacrificato anche l’interesse strumentale dello stato a far valere le proprie norme istituzionalizzate. In tal modo il sequestrato antepone al sacrificio del proprio interesse patrimoniale (privato) il soddisfacimento del proprio interesse alla vita (e alla libertà) e contestualmente sacrifica l’interesse alla tutela (futura) dei patrimoni (e della vita) di tutti i soggetti che potrebbero essere sequestrati (i quali trarrebbero vantaggio dal sacrificio dell’interesse alla vita del sequestrato) e inoltre sacrifica l’interesse pubblico al riconoscimento della sovranità statuale.
Pertanto si ha un coinvolgimento negativo tra l’interesse del sequestrato alla vita e gli interessi di tutti coloro che potrebbero essere sequestrati a tutelare il proprio patrimonio e a non essere sequestrati, e inoltre un coinvolgi- [pag. 168] mento negativo tra l’interesse del sequestrato alla vita e l’interesse dello stato alla riaffermazione della propria sovranità. Il sequestrato è quindi un deviante (attuale) rispetto all’interesse pubblico alla tutela del patrimonio e all’interesse pubblico al riconoscimento della sovranità statuale.
Nessun sofisma interpretativo può giustificare il consenso dello stato al versamento del riscatto, al quale consegue necessariamente (se non interviene l’immediata cattura dei sequestratori e se l’ordinamento giuridico è coerente) il venir meno dell’effetto deterrente (dissuasivo) dato dall’impossibilità annunciata di acquisire il riscatto (legge n. 82/91), che rende più probabile il sacrificio dell’interesse pubblico alla salvaguardia della sovranità statuale e dell’interesse pubblico alla tutela del patrimonio e della libertà di tutti i soggetti.
Il sequestro rende esplicita una antinomia etica che si presenta in tutte le società in cui sia legittimato (istituzionalizzato) un coinvolgimento positivo riguardante un interesse alla vita (alla libertà, alla dignità) di tutti i soggetti (di ciascun soggetto).
Ogniqualvolta esista un coinvolgimento negativo tra un interesse singolo e un interesse sociale (espresso da un coinvolgimento positivo), per cui il soddisfacimento dell’interesse singolo alla vita implichi necessariamente il sacrificio dell’interesse sociale (di tutti i soggetti) alla vita e viceversa, non potendo essere soddisfatti entrambi gli in- [pag. 169] teressi (come nel caso del sequestro, o in caso di guerra, e più in generale quando il sacrificio di uno contribuisca a salvare la vita di molti) si pone il problema etico dell’interesse prioritario da soddisfare: quello sociale ai danni dell’interesse singolo, o quello singolo ai danni dell’interesse sociale?
Inutile sottolineare che in sede politica (e giuridica) il problema è risolto, in linea di principio, attribuendo sempre (in caso di conflitto tra soggetto singolo e società) la preminenza all’interesse sociale (pubblico); solo a questa scelta fondata su un’etica istituzionalizzata, e non a scelte fondate su etiche non istituzionalizzate, i rappresentanti dello stato dovrebbero conformarsi.
Quanto detto serve a esplicare, nella logica della presente ricerca, le modalità di esecuzione e conclusione di due sequestri, rendendo evidenti alcune relazioni tra le variabili e i parametri presi in considerazione.
Nel caso del sequestro di Giuseppe Soffiantini (conclusosi con la liberazione del sequestrato previo versamento del riscatto autorizzato dalla magistratura) pare che i familiari del sequestrato abbiano collaborato con lo stato durante il sequestro. Ciò è avvenuto in quanto il contesto sociale non presentava alcuna sub-cultura di sostegno al sequestro; conseguentemente sequestrato e familiari (soprattutto questi ultimi) non si sono trovati in una situazione di coinvolgimento positivo derivato (mediato) dei loro interessi con gli interessi dei sequestratori (nella scelta disgiuntiva [pag. 170] imposta dai sequestratori hanno soddisfatto prioritariamente l’interesse pubblico).
Questo tipo di scelta forse incrementa la probabilità di soddisfacimento dell’interesse alla tutela del sequestrato, se i sequestratori operano in un contesto sociale sfavorevole (se il contesto sociale non è sotto il controllo dei sequestratori); certamente riduce questa probabilità se i sequestratori operano in un contesto sociale favorevole, essendo collegati a una sub-cultura di sostegno.
Ma una scelta di questo tipo può, al contrario, ridurre la probabilità di soddisfacimento dell’interesse alla tutela del sequestrato se la cultura interiorizzata dai sequestratori, a prescindere dall’ambiente in cui operano, è una cultura del sequestro radicata in un contesto sociale endogeno nel quale si è realizzato il processo di socializzazione degli stessi sequestratori.
Nel caso in esame, stando alle notizie riportate dalla stampa, pare siano stati commessi diversi errori derivanti presumibilmente dalla mancata conoscenza della cultura endogena sarda da parte dei rappresentanti dello stato e da parte della famiglia del sequestrato. Sono morti un ispettore di polizia e un sequestratore e l’arresto di alcuni complici non ha interrotto l’iter del sequestro. Lo stato ha autorizzato il versamento del riscatto, ma questa autorizzazione non è stata affatto strumentale all’arresto dei sequestratori, quantunque sia stato invocato l’art. 7 della legge n. 82/91, al quale è stata data un’interpretazione che [pag. 171] sembra contraddire l’interesse pubblico alla tutela del patrimonio su cui l’attuale normativa contro i sequestri è fondata e che potrebbe ingenerare eventuali aspettative di acquisizione del riscatto da parte di potenziali sequestratori e, quindi, indebolire l’effetto dissuasivo della stessa legge n. 82/91.
Il caso di Silvia Melis, l’altro sequestro conclusosi con la liberazione della sequestrata, presenta caratteristiche che lo rendono non assimilabile al precedente; fatto questo che conferma l’esistenza di varie tipologie di sequestri (contrariamente alla uniformazione sancita dalla norma penale). Identica nei due casi la cultura dei sequestratori ma diverso il contesto sociale, con la presenza di una sub-cultura di sostegno nel caso Melis.
Lo specifico contesto sociale e la sub-cultura di sostegno hanno determinato un conseguente comportamento della famiglia Melis, che pare non abbia interagito con lo stato nello stesso modo in cui ha interagito la famiglia Soffiantini. Non si è avuta infatti nel caso Melis alcuna autorizzazione dello stato al versamento del riscatto; pertanto, sul piano esplicativo, può essere ipotizzato un coinvolgimento positivo derivato (mediato) degli interessi della sequestrata, dei familiari e degli emissari con gli interessi dei sequestratori. Alla scelta disgiuntiva imposta da questi ultimi, la famiglia Melis ha risposto tentando di soddisfare prioritariamente l’interesse alla vita e alla liberazione della sequestrata. Nel caso Melis non si sono avuti morti, nessun [pag. 172] complice è stato arrestato durante il sequestro e lo stato, almeno formalmente, non ha contribuito a indebolire l’effetto dissuasivo (già debole nello specifico contesto sociale) della legge n. 82/91.
[53] Sarebbe inutile chiedere allo stato di rinunciare alla propria cultura. Potrebbe essere utile chiedergli di relativizzare la propria cultura. La tolleranza implica appunto un processo di relativizzazione, consistente nel considerare la propria cultura non come la sola cultura, ma come una tra le tante culture, comprese le culture devianti.
E’ difficile, per lo stato, riconoscere come cultura (da comprendere e non esclusivamente da punire) il deviamento singolo. Potrebbe essere meno difficile riconoscere come cultura il deviamento sociale, se il principio del relativismo culturale venisse esteso, sia pure in linea di principio, anche alle culture considerate devianti. [pag. 173]
Indice della pubblicazione
Il sequestro come fatto sociale
G. Bolacchi
Premessa online
1. Le reazioni al sequestro e la percezione sociale del comportamento deviante
2. Il sequestro con riferimento al paradigma prescrittivo e al paradigma esplicativo
3. Il sequestro come sanzione sociale (contrappasso) contro la violazione dell’equilibrio egualitario
4. Forme di deviamento e modalità di prevenzione del deviamento sociale
5. La legge 15 marzo 1991 n. 82 sul blocco dei beni del sequestrato
6. Il sequestro e il problema del cambiamento delle culture
Conclusioni online
Note al testo
Nota sul coinvolgimento positivo e negativo degli interessi online
Nota sulla punizione online
Nota metodologica online