Il sequestro come fatto sociale. Premessa

Il problema del sequestro di persona a scopo di estorsione è affrontato tradizionalmente dal punto di vista del senso comune: pura e semplice percezione dei fatti frammista, nel migliore dei casi, a spezzoni di etica, con discorsi caratterizzati quasi esclusivamente in termini emotivi e deontologici. Non ben distinto dal senso comune, che anzi ne fonda le premesse e ne determina gli svolgimenti, è il punto di vista giuridico; esso nella nostra cultura qualifica tutte le azioni dello stato, concepite prevalentemente come azioni punitive.

È naturale pertanto che nel sistema sociale, e nei mezzi di comunicazione di massa che ne sono espressione, tendano a configurarsi rappresentazioni dei fatti sociali che poco hanno a che vedere con l’analisi scientifica e tendano ad affermarsi e a consolidarsi opinioni sul deviamento espresse da soggetti che occupano ruoli professionali specifici, prevalentemente di tipo politico o di tipo giuridico.

Tanto che non è infrequente sentire interventi di uomini politici i quali non esitano a trasformare il problema dei sequestri, molto difficile sul piano esplicativo per le molteplici variabili che lo determi- [pag. 7] nano, in una occasione di richiamo emozionale e moralistico al proprio elettorato. Così come è normale sentire magistrati e avvocati che, conformemente alla loro professionalità e al loro ruolo, sono portati a ricondurre il problema dei sequestri entro lo schema formalistico del reato e della conseguente punizione, che configura l’approccio dello stato al deviamento; realizzando con ciò una omissione conoscitiva grave, consistente nel ritenere del tutto insignificante e priva di rilevanza qualsiasi considerazione delle cause sociali del deviamento.

Il modo in cui lo stato si occupa del deviamento, prendendolo in considerazione solo in una logica punitiva e non in una logica esplicativa, influenza il cosiddetto immaginario collettivo, cioè determina specifiche forme di percezione sociale dei comportamenti devianti e quindi anche del sequestro, rispetto al quale la connotazione in termini di reato prevale di gran lunga su altri possibili paradigmi di analisi, in particolare sulla sua connotazione in termini di fatto sociale.

Il paradigma esplicativo di questa ricerca tende a discostarsi nettamente dall’usuale visione del sequestro tipica del senso comune e anche del diritto. Tra senso comune e diritto non esistono differenze se non di forma e di sistematizzazione concettuale. Il diritto [pag. 8] accoglie il senso comune o meglio quelle parti del senso comune che esprimono un’etica sociale, un giudizio di valore positivo o negativo su comportamenti che producono effetti sociali, in quanto determinano reazioni (di accettazione o di rifiuto) da parte di altri soggetti (realizzando interazioni sociali).

L’etica sociale quando è controllata da un sistema sanzionatorio interpersonale, condiviso in modo primario o derivato (mediato), diventa norma giuridica; quest’ultima acquisisce un carattere impositivo generalizzato solo quando viene assunta come propria dallo stato, cioè da un ordinamento giuridico che in linea di principio non può essere contrastato o negato da un altro ordinamento giuridico che non sia esso stesso stato; in tal modo la norma viene istituzionalizzata.

La caratteristica basilare della norma giuridica non è la sua istituzionalizzazione, ma la sua legittimazione da parte di una struttura organizzativa alla quale la totalità dei soggetti appartenenti a un gruppo sociale culturalmente definito delega, con maggiori o minori garanzie (o addirittura senza garanzie), specifiche attribuzioni concernenti i rapporti interpersonali nei quali tutti i soggetti in linea di principio sono coinvolti (detti altrimenti interessi collettivi).

Possono aversi quindi norme giuridiche di tipo non statuale. Tutte le norme, siano esse istituziona- [pag. 9] lizzate (garantite dallo stato) o non istituzionalizzate (garantite da un gruppo non statuale), hanno dunque, necessariamente, un fondamento sociale, una legittimazione che può coinvolgere tutta la collettività o parte di essa (il gruppo sociale più o meno circoscritto che sostiene l’élite del potere).

La presenza di norme giuridiche non istituzionalizzate, ma legittimate entro un dato gruppo sociale, configura un ordinamento giuridico non statuale, il quale può manifestare minori o maggiori istanze autonomistiche (fino a porsi addirittura come stato) a seconda della minore o maggiore importanza che tutti i soggetti attribuiscono agli interessi positivamente coinvolti (collettivi) che legittimano il sistema normativo, cioè a seconda della minore o maggiore importanza che tutti i soggetti attribuiscono alla propria cultura.[1]

Possono darsi quindi norme giuridiche non istituzionalizzate di diverso tipo e con diverse caratteristiche, compatibili o contrastanti con quelle dello stato; questo significa che la legittimazione sociale di una norma può coincidere o non coincidere con la sua legittimazione statuale, cioè con la sua istituzionalizzazione.

Qualsiasi contesto sociale presenta un insieme di relazioni interpersonali che esprimono norme compatibili con quelle istituzionalizzate e norme poten- [pag. 10] zialmente incompatibili che, se istituzionalizzate, determinerebbero una modificazione più o meno radicale della normativa statuale. Nei sistemi pluralistici le norme potenzialmente incompatibili con quelle istituzionalizzate possono esprimersi sul piano politico, in quanto la dinamica sociale è essa stessa istituzionalizzata e opera nello spazio sociale pre-istituzionale.[2]

Quando una cultura sub-statuale potenzialmente deviante varca i confini dello spazio sociale pre-istituzionale per realizzare un deviamento attuale,[3] essa ha un livello di accettazione sociale molto elevato; in tal caso il gruppo sociale da cui è espressa non è disposto a sacrificare gli interessi positivamente coinvolti che lo caratterizzano (e che fondano il proprio sistema normativo) a favore della cultura statuale e delle corrispondenti norme istituzionalizzate.

Di solito i fatti sociali di questo tipo vengono sottovalutati dalla cultura statuale egemone, la quale tende a minimizzare il deviamento considerandolo sempre alla stregua di un deviamento singolo,[4] mediante una interpretazione restrittiva conforme al paradigma normativo-punitivo. Questo è un grave errore, originato dalla spiegazione dei fatti sociali in termini di senso comune.

Se la considerazione dei fatti sociali fosse fondata su una esplicazione scientifica degli stessi, l’interven- [pag. 11] to statuale dovrebbe essere orientato in termini radicalmente diversi: verso un’eliminazione o modificazione delle cause del deviamento (con opportune politiche di intervento congiunte di tipo socio-culturale ed economico), anziché verso una punizione degli effetti del deviamento.

Queste premesse, che potrebbero sembrare molto lontane dal problema del sequestro nella nostra regione, visto normalmente sotto il profilo del senso comune e del senso giuridico, in realtà hanno con esso molta attinenza in quanto evidenziano i percorsi conoscitivi che dovrebbero essere realizzati per esplicare questo fenomeno, che non si esaurisce nel comportamento di un gruppo circoscritto di devianti, ma è un fatto sociale legittimato in base alle norme che caratterizzano la cultura endogena sarda (e forse la cultura endogena di qualche altra regione).

L’analisi scientifica mostra infatti che il problema del sequestro può presentare (e presenta per quanto concerne il contesto sociale sardo e qualche altro contesto sociale regionale, fatta salva la specificità delle singole culture) aspetti per il senso comune del tutto inimmaginabili; e mostra anche che si possono formulare ipotesi esplicative del sequestro ben diverse e distanti da quelle fondate sul moralismo e sul giustizialismo diffusi.  [pag. 12]

Gli interventi sanzionatori dello stato hanno in generale effetti incerti e controversi, soprattutto a causa del ruolo anomalo della punizione rispetto alla modificazione della personalità, sia durante il processo di socializzazione primario, sia quando la personalità ha raggiunto il livello di stabilizzazione rinforzato positivamente dal contesto sociale. Non servono affatto nel caso specifico del sequestro, se è vero che questo comportamento, che si configura come deviamento attuale per l’istituzione stato, è addirittura un comportamento ammesso (legittimato) nel contesto sociale sardo, nel quale persistono modelli di interazione sociale fondati su valori certamente diversi da quelli istituzionalizzati nella normativa statuale (e spesso con essa contrastanti).

Lo scopo della presente analisi è appunto quello di formulare una ipotesi esplicativa del sequestro come fatto sociale, che inquadri in questa prospettiva anche le problematiche più ampie sul blocco dei beni del sequestrato, per stare ai più recenti sviluppi del dibattito in corso.

Su quest’ultimo aspetto l’analisi scientifica individua fraintendimenti, incongruenze e antinomie che dovrebbero essere ponderati dal legislatore prima di accedere a una modifica della normativa vigente, per non rischiare di fondare tale modifica su pulsioni emotive [pag. 13] irrazionali, piuttosto che su schemi esplicativi coerenti.

L’ipotesi esplicativa sul sequestro qui prospettata sembra allo stato attuale molto attendibile; comunque una ricerca sul campo potrebbe fornire ulteriori elementi per verificare quanto della cultura endogena regionale ancora permane, quanto è stato superato, quanto può essere salvato; quanta e quale parte dell’identità sarda, che non sia solo folklore, ma che sia cultura organizzativa, economica, politica e sociale, può essere considerata come la denotazione reale di un linguaggio che, altrimenti, si porrebbe solo come una lingua morta, priva di un proprio presente storico, e rischierebbe di apparire come un residuo comunicativo di tipo archeologico da conservare per futura memoria.

Detto questo, l’autore sente il dovere di sottolineare che il suo discorso vuole essere assolutamente neutrale rispetto a qualsiasi presa di posizione valutativa. Tutto ciò che è detto in questa ricerca riflette esclusivamente un’esigenza conoscitiva. Nessuna frase può o deve essere interpretata come esprimente propensioni personali verso istituzioni, comportamenti (devianti o istituzionalizzati), modelli conoscitivi, prese di posizione di altri soggetti.

A volte il linguaggio usato potrebbe sembrare troppo categorico o troppo tagliente; in realtà tenta [pag. 14] di essere rigoroso e di adeguarsi al metodo intersoggettivo della scienza. Ma questo è un obiettivo quanto mai difficile da raggiungere, soprattutto nel campo delle scienze sociali.[5]

L’autore assume come proprio paradigma di riferimento l’etica della conoscenza scientifica;[6] sarebbe perciò lieto se anche il lettore si ponesse nella stessa prospettiva o almeno in una prospettiva non del tutto diversa. Inutile dire, ma l’autore lo precisa a scanso di possibili fraintendimenti, che il sequestro non solo non è conforme all’etica della conoscenza scientifica, ma la nega in modo radicale; purtroppo neppure il potere punitivo dello stato è conforme a quest’etica.

L’esigenza di redigere un testo conciso e il tentativo di esprimere le problematiche svolte senza eccessivi appesantimenti hanno indotto l’autore a sintetizzare in tre note aggiuntive diversi concetti teorici e metodologici che stanno a fondamento del modello strutturale usato per esplicare il sequestro nella cultura endogena sarda. Le tre note, che ovviamente non sono esaustive, riguardano il coinvolgimento positivo e negativo degli interessi, la punizione (con riferimento alla quale è sviluppato anche il problema del contrappasso) e il metodo sperimentale, utilizzato dalla psicologia comportamentistica con risultati che possono essere estesi allo studio dei fatti sociali [pag. 15]

Leggendo le tre note aggiuntive e le note al testo che le precedono, le quali contengono anche un’essenziale bibliografia, il lettore potrà meglio rendersi conto del background culturale che sostiene la presente ricerca e del radicale distacco esistente tra senso scientifico e senso comune. [pag. 16]

Note al testo

[1] L’importanza di una cultura dipende dal grado di strumentalità e dal livello di intensità degli interessi positivamente coinvolti che la caratterizzano.
Il grado di strumentalità è dato dalla posizione di ogni interesse in una scala ordinata che ha da un lato gli interessi finali ultimi (che appartengono a insiemi di interessi alternativi progressivamente meno ampi col diminuire della distanza tra l’interesse dato e l’interesse finale: basso grado di strumentalità) e dall’altro lato gli interessi finali intermedi (che appartengono a insiemi di interessi alternativi progressivamente più ampi con l’aumentare della distanza tra l’interesse dato e l’interesse finale: alto grado di strumentalità). Pertanto la sostituibilità strumentale di un interesse aumenta con l’aumentare della sua distanza dall’interesse finale che chiude la catena strumentale nella quale l’interesse è inserito e diminuisce con la diminuzione di questa distanza.
Il livello di intensità è l’ordine che si può stabilire tra interessi aventi eguale grado di strumentalità.
Lo stato è fondato su un insieme di interessi positivamente coinvolti aventi grado di strumentalità diversificato e dipendente dal contesto sociale e livello di intensità normalmente alto.

[2] Mentre nei sistemi autoritari non è ammessa alcuna istituzionalizzazione della dinamica sociale, la quale non ha [pag. 131] spazi sociali per potersi realizzare (non esiste lo spazio sociale pre-istituzionale) e si può esprimere solo in termini di deviamento attuale, cioè di comportamento antigiuridico.

[3] Sul deviamento attuale e potenziale: G. Bolacchi, La struttura del potere, Edizioni Ricerche, Roma, 1964.

[4] Nel deviamento singolo, ci si riferisce a un deviante o a un gruppo di devianti privi di forza sociale, cioè di legittimazione in gruppi sociali vasti e articolati (qualificati da interessi collettivi positivamente coinvolti).
In questo caso il gruppo sociale che stabilisce il deviamento e lo collega a una norma sanzionatoria (punitiva) deve essere tanto più vasto del gruppo deviante da identificarsi nella maggioranza o nella tendenziale totalità dei soggetti che appartengono a un dato contesto sociale; totalità che ricomprende i soggetti i quali, pur non identificandosi nella maggioranza, non sono devianti attuali rispetto agli interessi collettivi (istituzionalizzati o no) che attribuiscono il potere, temporaneo in base alle regole democratiche, alla maggioranza stessa.

[5] Il linguaggio sociologico e quello psicologico, anche quando si fondano su evidenze statistiche, nelle formulazioni più diffuse contengono un insieme vasto e differenziato di spiegazioni non scientifiche (non esplicative) che spesso sconfinano nella filosofia, nell’ideologia e nella politica.
A parte le espressioni più superficiali e considerato il fatto che è difficile separare questi linguaggi (connotati in termi-[pag. 132]ni di senso comune) con linee nette di demarcazione, si può dire che tutti trovino un punto di incontro nel paradigma mentalistico e, per quanto riguarda i più moderni tra gli stessi, nel paradigma cognitivistico che, pur consentendo caratterizzazioni sintattiche e semantiche coerenti, non è conforme ai criteri della scientificità (relazione funzionale, verifica sperimentale e conseguente intersoggettività).
Utilizzando termini generici del linguaggio comune (che non hanno significati univoci) è impossibile definire in modo rigoroso il concetto di interazione sociale. La sociologia scientifica in particolare utilizza il linguaggio della teoria degli interessi, che esplica il comportamento dal punto di vista relazionale più astratto, e il linguaggio dell’analisi comportamentistica, che esplica il comportamento dal punto di vista funzionale.
Tutti i riferimenti fatti nel testo a concetti di tipo sociologico o psicologico vanno intesi, sul piano esplicativo, in senso strettamente conforme alla teoria degli interessi e alla analisi sperimentale del comportamento.

[6] “La conoscenza vera ignora i valori, ma per fondarla è necessario un giudizio, o piuttosto un assioma di valore. E’ evidente che il porre il postulato di oggettività (intersoggettività, n.d.a.) come condizione della conoscenza vera (scientifica, n.d.a.) rappresenta una scelta etica e non un giudizio di conoscenza in quanto, secondo il postulato stesso, non può esservi conoscenza “vera” prima di tale scelta arbitraria. Per stabilire la norma della conoscenza, il po- [pag. 133] stulato di oggettività definisce un valore che costituisce la stessa conoscenza oggettiva. Accettare questo postulato significa enunciare la proposizione di base di un’etica: l’etica della conoscenza. Nell’etica della conoscenza, la scelta etica di un valore primitivo fonda la conoscenza(J. Monod, Il caso e la necessità, Mondadori, Milano, 1970).
La tesi di J. Monod è molto importante, ma non tiene conto dei risultati raggiunti dalla scienza del comportamento che, nel momento in cui Monod scriveva, potevano essere intravvisti. I più recenti sviluppi della sociologia scientifica e della psicologia comportamentistica (sperimentale) riferiti al comportamento di scelta e ai modelli esplicativi più astratti del comportamento sociale pongono il problema del ruolo della scienza sociale nella fondazione dell’etica della conoscenza scientifica.  [pag. 134]

Indice della pubblicazione

Il sequestro come fatto sociale

G. Bolacchi


Premessa online

1. Le reazioni al sequestro e la percezione sociale del comportamento deviante

2. Il sequestro con riferimento al paradigma prescrittivo e al paradigma esplicativo

3. Il sequestro come sanzione sociale (contrappasso) contro la violazione dell’equilibrio egualitario

4. Forme di deviamento e modalità di prevenzione del deviamento sociale

5. La legge 15 marzo 1991 n. 82 sul blocco dei beni del sequestrato

6. Il sequestro e il problema del cambiamento delle culture

Conclusioni online

Note al testo

Nota sul coinvolgimento positivo e negativo degli interessi online

Nota sulla punizione online

Nota metodologica online

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